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Data 19/05/2016
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Collegio Geometri e Geometri Laureati

della Provincia di Pisa

56124 – PISA – Via P. Nenni 30 Tel. 050 9711531 – fax 0509711345

www.collegio.pi.it – e-mail: collegiogeometripisa@collegiogeometripisa.it

       

                                                                                                                                     

Prot. n. 3432432423

Oggetto: Comunicazione Cassa

 

A tutti gli Iscritti

 

Gentilissima collega egregio collega

 

l’attività del nostro Collegio è volta a fornire un supporto alla nostra Cassa e ci porta una volta ancora a richiamare gli iscritti a verificare la propria posizione previdenziale / contributiva.

 

Da molto tempo ormai sta preoccupando il progressivo aumento della morosità contributiva che ha raggiunto livelli allarmistici grazie anche alla crisi economica in cui versa il nostro paese da diversi anni anche se va sottolineato che una parte per circoscritta della categoria ha fatto dell’astensionismo alla contribuzione una regola di vita.

 

Ti invitiamo pertanto ad accedere alla tua area personale del sito della nostra Cassa (www.cassageometri.it) con le credenziali che ti sono state assegnate al momento dell’iscrizione.

 

Le credenziali consistono nell’username corrispondente al tuo numero di matricola ed alla password personalizzata che ti è stata comunicata; in caso di smarrimento è possibile riottenere i dati perduti chiamando il Collegio Provinciale o il sottoscritto che provvederanno ad inoltrare la richiesta alla struttura informatica di Cassa la quale invierà le credenziali all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’interessato al momento dell’iscrizione o ad altro che lo stesso fornirà al momento della richiesta di riottenere le suddette credenziali.

 

Esiste poi un ulteriore PIN composto di 16 caratteri comunemente chiamato PIN dispositivo da utilizzare per l’effettuazione di operazioni che interagiscono direttamente con la banca dati di Cassa o per effettuare pagamenti.

 

Con altra circolare che sarà diffusa in parallelo alla presente il sottoscritto ha inteso rivolgersi agli iscritti al nostro collegio che per età (Si è scelta l’età di 58 anni) si avvicinano al conseguimento dei requisiti necessari alla richiesta del trattamento pensionistico perché gli stessi possano una volta verificata la propria posizione regolarizzare quelle annualità altrimenti non valide ai fini previdenziali.

 

Restando nella globalità degli iscritti e sottolineando che il sottoscritto non ha la possibilità di verificare la posizione di ciascuno di voi senza la dovuta autorizzazione è nostro desiderio che voi andiate a controllare la vostra posizione sull’area riservata di Cassa così da evidenziale le posizioni critiche debitorie o particolari che con la mia disponibilità e del personale di segreteria sarà possibile sanare.

 

Al solo scopo di fornire alcune “pillole” delle situazioni che maggiormente si presentano andando a verificare gli estratti conto degli iscritti di seguito saranno indicati alcuni casi rappresentativi sui quali vi preghiamo di prestare la massima attenzione:

 

obbligo dichiarativo dati reddituali

Come la maggior parte di voi ricorderà fino al 2011 la dichiarazione dei dati reddituali che ogni iscritto a CIPAG era tenuto a comunicare avveniva attraverso il modello 17 la cui compilazione e trasmissione poteva essere effettuata direttamente dall’iscritto dal proprio consulente o dal Collegio Provinciale.

Dal 2011 in virtù di una convenzione stipulata da CIPAG con l’AdE la trasmissione dei dati reddituali (Volume d’affari IVA e Reddito professionale ai fini IRPF) avviene con la compilazione del quadro RR del modello UNICO dell’anno di riferimento operazione questa solitamente demandata al proprio consulente (Commercialista patronato o altro).

Dai dati diffusi da CIPAG recentemente nel corso anche di incontri con i Presidenti di Collegio emerge un dato impressionante rappresentato dal numero di iscritti che non comunicano i dati reddituali ed il volume d’affari IVA attraverso il modello UNICO magari con la concomitanza del pagamento dei minimi contributivi (Contributo soggettivo minimo e contributo integrativo minimo).

A breve per scongiurare l’applicazione della pesante sanzione prevista in caso di mancata comunicazione dei dati reddituali e del volume d’affari IVA perverrà a ciascuno di voi una circolare del nostro Presidente Geom. Amadasi con la quale verranno riaperti i termini per l’inoltro della dichiarazione omessa così da consentire a coloro che risultano irregolari di sanare la propria posizione.

Va altresì precisato che il perdurare per due anni consecutivi l’omissione di trasmettere i dati con il modello UNICO configura per il soggetto interessato la cosiddetta “recidiva” sanzionabile ai sensi dell’art. 48 del regolamento Cassa sulla contribuzione con la cancellazione dal Collegio di appartenenza.

Nel pormi personalmente a vostra disposizione così come il personale di segreteria vi invitiamo a prestare molta attenzione al contenuto della circolare qui annunciata consigliando nel contempo ad accedere alla vostra area riservata della Cassa per una verifica della posizione contributiva / previdenziale.

 

irregolarità nei pagamenti

Un caso che sovente siamo chiamati a fronteggiare in special modo quando ci si avvicina all’epoca in cui l’iscritto si rivolge al delegato di riferimento o al Collegio Provinciale per la richiesta della prestazione pensionistica è quello dell’irregolarità dell’anno per somme non consistenti a debito dell’iscritto che contrariamente alle risultanze CIPAG lui/lei sostiene di aver regolarmente corrisposto.

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di pagamenti effettuati dall’iscritto tardivamente presso le esattorie (EQUITALIA) rispetto alla scadenza.

Ciò comporta un accredito nelle casse di CIPAG di una somma inferiore al contributo posto a ruolo; facciamo un esempio se ho un ruolo CIPAG di € 1.000 con scadenza 31 marzo per contribuzione soggettiva o integrativa e vado ad effettuare il versamento all’esattoria il 10 di aprile l’esattoria tratterrà dalla somma versata pari a € 1.000 le proprie sanzioni penali ed interessi versando a CIPAG il residuo.

Così il soggetto interessato è inconsapevolmente ancora debitore verso CIPAG di una somma che in molti casi rappresenta un vero e proprio problema poiché la regolarizzazione di annualità pregresse oltre i cinque anni per effetto della norma prescrittiva introdotta dalla Legge 335/1995 potrà avvenire con l’applicazione della riserva matematica.

 

volume d’affari minimo

un aspetto anche esso molto importante che portiamo alla tua attenzione è quello del volume d’affari minimo (Art. 3 comma 8 del regolamento di previdenza) che detta annualmente il volume d’affari minimo perché l’anno di contribuzione sia valido ai fini del raggiungimento del diritto a pensione di anzianità.

Esistono infatti due tipi di prestazione pensionistica la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità; rimando alle norme contenute nel su citato regolamento di previdenza per le differenze fra esse.

Mentre per il raggiungimento del diritto a pensione di vecchiaia concorre anche l’annualità con reddito pari a zero per il raggiungimento dello stesso diritto in anzianità è necessario dichiarare un volume d’affari di circa 8.900 € pena l’esclusione dell’anno in questione dal calcolo di quelli necessari al raggiungimento del diritto.

 

Con queste notizie abbiamo la convinzione di non aver risolto alcun problema sperando però di aver ingenerato lo stimolo a controllare la propria posizione ponendoci conseguentemente a disposizione per ogni necessità.

Cordiali saluti

 

Il Presidente

 F.to Geom. Giacomo Arrighi

 

Pisa 05/05/2016

 

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